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Studio Legale Arenosto
Diritto di famiglia24 novembre 2025

Violenza sessuale e consenso libero e attuale

Introduzione La discussione sul significato di consenso in materia di violenza sessuale ha segnato per anni il dibattito politico e giuridico. Con l’approvazione alla Camera della riforma dell’articolo 609-bis del codice penale, l’ordinamento italiano compie un passaggio decisivo verso un modello ce

FAAvv. Francesca ArenostoStudio Legale Arenosto

Violenza sessuale e consenso libero e attualeIntroduzione

La discussione sul significato di consenso in materia di violenza sessuale ha segnato per anni il dibattito politico e giuridico. Con l’approvazione alla Camera della riforma dell’articolo 609-bis del codice penale, l’ordinamento italiano compie un passaggio decisivo verso un modello centrato sulla volontà effettiva della persona coinvolta, recependo gli standard della Convenzione di Istanbul. La novità più rilevante è l’introduzione del principio del “consenso libero e attuale”, che ridefinisce il concetto di libertà sessuale e l’ambito di rilevanza penale degli atti sessuali non desiderati.

Il nuovo articolo 609-bis e la centralità del consenso

La Camera ha approvato la modifica dell’articolo 609-bis, introducendo il concetto di consenso.

La norma ora recita: «Art. 609-bis. Violenza sessuale

Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

Il primo comma individua le condotte che integrano il delitto quando manchi il consenso libero e attuale, ossia una libera manifestazione della volontà prestata nel momento in cui si svolge l’atto sessuale. Il consenso non può essere presunto né tacito e deve perdurare per tutta la durata del rapporto.

L’attenzione non è più rivolta alla violenza fisica o alla minaccia ma alla tutela della libertà individuale sessuale.

Il secondo comma ripropone, con un lessico aggiornato, le ipotesi tradizionali di costrizione e induzione, inserendo la particolare vulnerabilità come condizione idonea a compromettere la libertà decisionale della persona offesa.

Il terzo comma conserva l’attenuante speciale per i casi di minore gravità, consentendo al giudice di modulare la risposta punitiva in relazione alla concreta offensività del fatto.

La proposta di legge è passata al Senato, che potrebbe operare delle modifiche.

Il consenso secondo Amnesty International

La riforma accoglie una prospettiva sostenuta da anni da Amnesty International, secondo cui nella norma che prevede il reato di violenza sessuale deve essere espressamente previsto il riferimento al consenso. Il silenzio, la passività o lo stato di shock non possono essere letti come adesione.

Ciò che deve rilevare è la presenza di un sì libero, attuale e consapevole, unico elemento che attribuisce legittimità all’atto sessuale. Questa impostazione supera definitivamente il modello centrato sull’uso della forza fisica e riconosce che la libertà sessuale si fonda sulla volontà autentica della persona coinvolta.

La giurisprudenza sul consenso prima della riforma

Già prima dell’intervento legislativo, la Cassazione aveva progressivamente elaborato un concetto sostanziale di consenso, escludendo ogni possibile equiparazione tra mancata opposizione e volontà positiva.

Il comportamento passivo, il freezing, il pianto, le richieste di interrompere l’atto o di uscire dalla stanza erano stati considerati “indici inequivocabili di dissenso”. Era stato inoltre affermato come il consenso dovesse permanere lungo l’intero arco del rapporto, senza interruzioni, esitazioni o resistenze.

Questi precedenti hanno anticipato la riforma, valorizzando l’autodeterminazione effettiva della persona offesa, nonchè affermando che la volontà deve essere reale, riconoscibile e mai presunta.

La recente sentenza della Cassazione n. 37173/2025

In questo contesto si colloca la sentenza della Cassazione, Sezione III, n. 37173 del 14 novembre 2025, che rappresenta una delle applicazioni più chiare dei principi recepiti nella nuova norma.

La Suprema Corte afferma che l’interazione sessuale trova il proprio fondamento nella volontà chiara, libera e riconoscibile. L’assenza di consenso effettivo rende la condotta penalmente rilevante, anche in assenza di violenza fisica o di minacce.

Nella motivazione si legge che chi prosegue nell’attività sessuale, nonostante segnali inequivocabili di non adesione, risponde del reato. La valutazione giudiziale deve prendere in considerazione il contesto nel suo complesso, le dinamiche relazionali e i fattori emotivi o psicologici che possono aver impedito un’espressione esplicita del dissenso, riconoscendo che la capacità di autodeterminarsi può essere compromessa da pressioni, timori o condizioni di vulnerabilità.

Conclusione

La riscrittura dell’articolo 609-bis c.p., la visione promossa da Amnesty International e la più recente giurisprudenza di legittimità convergono su un principio ormai imprescindibile: la libertà sessuale si fonda sul consenso libero e attuale.

Il legislatore recepisce un percorso culturale e giuridico già tracciato dalla Cassazione, ponendo al centro la volontà della persona e l’autodeterminazione individuale.

Ora attendiamo il Senato.

Avv. Stefania Crespi

FA

Avv. Francesca Arenosto

Fondatrice dello Studio Legale Arenosto, da oltre vent'anni si dedica al diritto di famiglia a Milano. Premio internazionale 2020.

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