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Studio Legale Arenosto
Diritto di famiglia3 luglio 2026

Trasferimento del figlio con genitori separati: i criteri del giudice.

Uno dei temi più delicati nelle separazioni e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio riguarda il trasferimento del figlio minore in un’altra città, quando il genitore collocatario intende cambiare residenza portando con sé il minore. La questione non può essere ridotta alla sol

FAAvv. Francesca ArenostoStudio Legale Arenosto

Uno dei temi più delicati nelle separazioni e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio riguarda il trasferimento del figlio minore in un’altra città, quando il genitore collocatario intende cambiare residenza portando con sé il minore.trasferimento figlio minore

La questione non può essere ridotta alla sola libertà personale del genitore di trasferirsi. Quando vi sono figli minori, infatti, il trasferimento incide direttamente sull’organizzazione della loro vita quotidiana, sulla frequentazione dell’altro genitore, sulla scuola, sulle abitudini e sulle relazioni familiari.

Per questo motivo, in caso di disaccordo tra i genitori, la decisione non può essere assunta unilateralmente, ma deve essere rimessa al giudice, che valuterà il caso concreto nell’esclusivo interesse morale e materiale del minore.

Il principio di bigenitorialità… il genitore collocatario può trasferirsi liberamente?

Il trasferimento del figlio minore deve sempre essere valutato alla luce del principio di bigenitorialità, che riconosce al minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

La distanza, quindi, non è di per sé ostativa, ma diventa rilevante quando rende difficile o irrealistica la frequentazione con il genitore non collocatario, incidendo sulla continuità affettiva, educativa e relazionale del figlio.

Il genitore collocatario conserva certamente il diritto di organizzare la propria vita personale, familiare e lavorativa. Tuttavia, quando il trasferimento coinvolge anche il figlio minore, la scelta deve essere valutata alla luce dell’interesse del minore e non esclusivamente dell’interesse dell’adulto.

In caso di disaccordo, sarà il giudice a valutare se il trasferimento risponda realmente all’interesse del minore, bilanciando la libertà del genitore con il diritto del figlio a mantenere rapporti stabili con entrambi i genitori.

I criteri valutati dal giudice.

Il Tribunale di Milano, in una pronuncia significativa (Trib. Milano, 12 agosto 2014), ha individuato alcuni criteri oggettivi per decidere se autorizzare o meno il trasferimento del figlio minore in caso di conflitto tra i genitori.

Le ragioni del trasferimento.

Il primo elemento che il giudice valuta riguarda le motivazioni del trasferimento.

Non ogni ragione è sufficiente. È necessario verificare se il trasferimento sia sorretto da esigenze concrete, serie e documentate, oppure se risponda prevalentemente a un interesse personale del genitore collocatario.

Una nuova opportunità lavorativa, ad esempio, può essere rilevante, ma deve essere valutata nella sua effettiva consistenza. Non basta invocare genericamente un miglioramento economico o un cambio di ambiente sociale se ciò comporta un sacrificio sproporzionato per il figlio e per il rapporto con l’altro genitore.

La reale possibilità di frequentazione con l’altro genitore.

Un secondo criterio centrale riguarda i tempi e le modalità di frequentazione che potranno essere garantiti dopo il trasferimento.

Il giudice deve verificare se il nuovo assetto sia concretamente praticabile. Non è sufficiente prevedere, in astratto, che il genitore non collocatario potrà vedere il figlio nei fine settimana o durante le vacanze.

Occorre considerare la distanza, i costi degli spostamenti, i tempi di viaggio, gli impegni scolastici, le attività sportive e la sostenibilità economica dell’organizzazione proposta.

La disponibilità dell’altro genitore.

Il giudice può valutare anche la posizione del genitore non collocatario, verificando se questi abbia manifestato disponibilità a riorganizzare la propria vita per mantenere una relazione stabile con il figlio.

Naturalmente, nessun genitore può essere costretto a trasferirsi. Tuttavia, la sua concreta disponibilità a collaborare, a rimodulare tempi e modalità di frequentazione o a sostenere un’organizzazione alternativa può assumere rilievo nella valutazione complessiva.

Allo stesso tempo, questa verifica consente anche di comprendere se il trasferimento richiesto dal genitore collocatario sia realmente necessario oppure se rischi di diventare uno strumento per ostacolare il rapporto tra il figlio e l’altro genitore.

Il rapporto con nonni e familiari.

Un ulteriore profilo riguarda la conservazione dei rapporti del minore con le altre figure significative della sua vita.

Il figlio ha diritto non solo a mantenere un rapporto con entrambi i genitori, ma anche a conservare relazioni significative con i nonni, gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo familiare.

Il trasferimento, quindi, deve essere valutato anche rispetto alla possibilità di preservare l’identità familiare, sociale e affettiva del minore, evitando uno sradicamento ingiustificato dal contesto in cui è cresciuto.

La stabilità emotiva e psicologica del minore.

Il giudice deve poi considerare gli effetti del trasferimento sulla stabilità del minore.

Il cambio di città può incidere sulla scuola, sulle amicizie, sulle abitudini quotidiane, sulle attività extrascolastiche e sul senso di continuità affettiva. Per questo motivo, occorre comprendere se il trasferimento sia definitivo, stabile e progettato nell’interesse del figlio, oppure se sia legato a esigenze mutevoli del genitore.

Il nuovo ambiente familiare e sociale.

Altro criterio riguarda il confronto tra l’ambiente attuale del minore e quello in cui il genitore intende trasferirsi.

Il giudice dovrà valutare se il nuovo contesto offra reali condizioni di benessere, protezione, continuità educativa e adeguate opportunità di crescita.

Anche in questo caso, la valutazione non può essere generica. Occorre verificare concretamente le condizioni abitative, scolastiche, familiari, lavorative e sociali offerte dal nuovo luogo di residenza.

L’età del figlio e la sua volontà.

L’età del minore assume particolare rilevanza.

Quanto più il figlio è piccolo, tanto più può risultare difficile mantenere un rapporto significativo con il genitore distante, soprattutto se la relazione non è ancora pienamente consolidata.

Quando invece il minore è più grande e dotato di adeguata capacità di discernimento, il giudice può tenere conto della sua volontà. L’ascolto del minore è previsto dall’art. 337-octies c.c. nei procedimenti che lo riguardano, quando abbia compiuto dodici anni o anche meno, se capace di discernimento.

La volontà del figlio, tuttavia, non è mai l’unico criterio decisivo. Deve essere valutata insieme a tutti gli altri elementi del caso concreto.

Cosa accade se un genitore si trasferisce senza accordo?

Il trasferimento unilaterale del figlio senza il consenso dell’altro genitore e senza autorizzazione del giudice può avere conseguenze rilevanti.

Il genitore contrario potrà rivolgersi al tribunale chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari, anche in via urgente, qualora il trasferimento pregiudichi il diritto del minore alla bigenitorialità o alteri l’assetto stabilito nei precedenti provvedimenti.

Il giudice potrà modificare il collocamento, ridefinire i tempi di frequentazione, adottare misure correttive e valutare la condotta del genitore che abbia agito unilateralmente.

Conclusioni.

Il trasferimento del figlio minore in un’altra città, in presenza di genitori separati o non conviventi, non può essere considerato una scelta meramente organizzativa del genitore collocatario.

Si tratta di una decisione che incide profondamente sulla vita del minore e sul suo diritto a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori.

Per questo, in assenza di accordo, sarà il giudice a valutare se il trasferimento sia realmente conforme all’interesse del figlio, tenendo conto delle ragioni della richiesta, della distanza, della sostenibilità dei nuovi tempi di frequentazione, dell’età del minore, della sua stabilità e della conservazione dei legami familiari.

Il criterio guida resta sempre uno: non l’interesse del singolo genitore, ma il superiore interesse del minore.

FA

Avv. Francesca Arenosto

Fondatrice dello Studio Legale Arenosto, da oltre vent'anni si dedica al diritto di famiglia a Milano. Premio internazionale 2020.

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