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Studio Legale Arenosto
Diritto di famiglia28 maggio 2026

Affidamento dei figli: tutto quello che devi sapere

Quando una coppia cessa la convivenza, si separa o divorzia, la questione che spesso genera più preoccupazione — e più conflitto — è quella relativa ai figli: con chi vivranno? Come verranno prese le decisioni che li riguardano? Quanto dovrà versare l’altro genitore? L’affidamento dei figli è, in as

FAAvv. Francesca ArenostoStudio Legale Arenosto

Quando una coppia cessa la convivenza, si separa o divorzia, la questione che spesso genera più preoccupazione — e più conflitto — è quella relativa ai figli: con chi vivranno? Come verranno prese le decisioni che li riguardano? Quanto dovrà versare l’altro genitore?affidamento figli

L’affidamento dei figli è, in assoluto, uno dei temi più cercati su Google in materia di diritto di famiglia. E non a caso: è la questione che tocca più da vicino la vita quotidiana dei genitori e, soprattutto, il benessere dei minori.

In questo articolo, risponderemo alle domande più frequenti sull’affidamento, spiegando come funziona la legge, cosa valuta il giudice e quali diritti spettano a ciascun genitore.

Cos’è l’affidamento dei figli.

L’affidamento è l’istituto giuridico che regola i rapporti tra i genitori separati (ex conviventi o divorziati) e i figli minorenni. In particolare, riguarda due aspetti distinti ma strettamente connessi:

  • la responsabilità genitoriale: chi ha il diritto e il dovere di prendere le decisioni importanti per il figlio (salute, istruzione, educazione, scelte di vita);
  • il collocamento del minore: presso quale genitore il figlio vive in maniera prevalente.

La distinzione è importante, perché è possibile — e nella maggior parte dei casi avviene — che l’affidamento sia condiviso (entrambi i genitori partecipano alle decisioni inerenti la prole), ma che il figlio viva prevalentemente con uno solo di loro.

Le tipologie di affidamento previste dalla legge.

Affidamento condiviso

L’affidamento condiviso è la regola nel nostro ordinamento, introdotta dalla Legge 54/2006 e confermata dalle successive riforme. Con l’affidamento condiviso entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale congiunta: le decisioni di maggior rilievo (scelta della scuola, cure mediche importanti, orientamento religioso, viaggi all’estero etc.) vengono prese di comune accordo. Le decisioni ordinarie di vita quotidiana vengono invece prese autonomamente dal genitore presso cui il minore si trova in quel momento (ad esempio se il minore può partecipare ad una festa di compleanno o andare in piscina etc.).

L’affidamento condiviso non significa necessariamente che il figlio trascorra lo stesso tempo con entrambi i genitori: il collocamento paritetico (il cosiddetto 50/50) è possibile, ma non automatico, atteso che devono sussistere delle specifiche condizioni per poter essere attuato (ad esempio, la vicinanza delle abitazioni dei genitori).

Affidamento esclusivo

L’affidamento esclusivo viene disposto dal giudice solo in casi eccezionali, quando l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore. Questo avviene, ad esempio, nei casi di:

  • gravi problemi psichici o dipendenze del genitore;
  • totale disinteresse di un genitore per la vita del figlio;
  • comportamenti pregiudizievoli per il minore.

Con l’affidamento esclusivo, la responsabilità genitoriale spetta in via principale al genitore affidatario, che può prendere autonomamente la maggior parte delle decisioni. Il genitore non affidatario, tuttavia, non perde la possibilità di esercitare il proprio ruolo: le decisioni più importanti per il figlio vengono infatti prese da entrambi i genitori.

Esiste anche una forma più rigida di affidamento esclusivo, ovvero il cosiddetto affidamento super esclusivo o “rafforzato”, in cui il l genitore non affidatario viene escluso anche dalle decisioni di maggior interesse per i figli, salvo diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del giudice. Questa tipologia di affido viene disposta solo nei casi più gravi, in cui il genitore è totalmente inadeguato a svolgere il proprio ruolo.

Affidamento a terzi

In casi particolarmente gravi e di grave conflittualità tra genitori, il giudice può disporre l’affidamento a terzi — ad esempio i servizi sociali competenti — oppure l’inserimento del minore in una struttura. Si tratta di una misura estrema, adottata solo quando entrambi i genitori risultano incapaci di garantire il benessere del figlio.

Cosa valuta il giudice nella decisione sull’affidamento.

Il criterio guida di ogni decisione sull’affidamento è il cosiddetto best interest of the child: l’interesse superiore del minore. Il giudice non premia né penalizza i genitori in base alla loro condotta morale, ma valuta concretamente quale soluzione garantisca il miglior sviluppo psicofisico del bambino. In particolare, vengono considerati:

  • la capacità genitoriale di ciascuno: la disponibilità di tempo, la stabilità emotiva, la concreta possibilità di accudire il figlio;
  • il legame affettivo del minore con ciascun genitore e con gli altri componenti della famiglia;
  • la continuità delle abitudini di vita: scuola, amici, attività, luogo di residenza;
  • la disponibilità a favorire il rapporto del figlio con l’altro genitore;
  • la volontà del minore.

Il collocamento del minore e il diritto di visita.

Anche in caso di affidamento condiviso, solitamente il figlio viene collocato prevalentemente presso uno dei due genitori. L’altro genitore ha il diritto — e il dovere — di frequentare regolarmente il figlio secondo un calendario prestabilito che regolamenta:

  • i giorni feriali e i fine settimana;
  • le vacanze estive e le festività;
  • le modalità di comunicazione (telefonate, videochiamate);
  • i momenti di passaggio del figlio da un genitore all’altro.

Il genitore collocatario non può impedire i contatti tra il figlio e l’altro genitore senza una valida ragione: farlo costituisce una violazione degli accordi e può avere conseguenze sul piano legale.

Affidamento e mantenimento: il legame.

L’assegno di mantenimento per i figli è strettamente collegato all’affidamento, ma è un istituto distinto. Entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere il figlio, in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche e al tempo trascorso dal minore presso ciascuno di loro. Le spese straordinarie — come le cure mediche specialistiche, le attività extrascolastiche, il corredo scolastico — vengono invece ripartite al 50% tra i genitori, salvo diversi accordi.

Si può modificare l’affidamento nel tempo?

Sì. I provvedimenti concernenti la prole non sono definitivi ed immutabili: possono essere modificati o revocati in qualsiasi momento, qualora si verifichino cambiamenti significativi nelle condizioni di vita dei genitori o nelle esigenze del figlio. Ad esempio, può essere chiesta la modifica in caso di:

  • trasferimento di residenza di uno dei genitori;
  • cambiamenti rilevanti nella situazione economica o lavorativa;
  • comportamenti pregiudizievoli di un genitore;
  • variazione delle esigenze del minore legate alla sua crescita.

Cosa fare se l’altro genitore non rispetta le condizioni di affidamento.

Purtroppo, non sempre i provvedimenti inerenti la prole vengono rispettati spontaneamente. Tra le violazioni più frequenti vi sono: il rifiuto di consegnare il figlio nei giorni stabiliti; l’ostruzionismo sistematico ai contatti con l’altro genitore; il trasferimento non autorizzato del figlio in un’altra città o all’estero; la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento.

In questi casi, il genitore leso può rivolgersi al Tribunale per chiedere l’applicazione di misure coercitive.

Separazione consensuale o giudiziale: cosa cambia per l’affidamento.

Nella separazione consensuale, i genitori raggiungono un accordo completo sulle condizioni di separazione — incluse quelle relative all’affidamento — e lo sottopongono al Tribunale. È la soluzione più rapida, meno costosa e meno conflittuale.

Nella separazione giudiziale, invece, è il giudice a decidere sulle condizioni concernenti la prole, dopo aver ascoltato entrambe le parti e, ove necessario, disposto una consulenza tecnica (CTU) per valutare le capacità genitoriali e la situazione del minore. Anche in presenza di un contenzioso, laddove ve ne siano i presupposti, è possibile (e auspicabile) trovare un accordo in corso di causa, per tutelare i figli dalle conseguenze di un conflitto prolungato.

Conclusioni.

L’affidamento dei figli è una materia complessa, che richiede una conoscenza approfondita della legge e una visione concreta delle dinamiche familiari. Ogni situazione è diversa, e le soluzioni che funzionano in un caso possono non essere adatte in un altro.

Lo Studio Legale Arenosto assiste i propri clienti con competenza e dedizione in ogni fase della separazione e del divorzio, ponendo sempre al centro il benessere dei minori. Se ti trovi in una situazione di crisi familiare e hai bisogno di una consulenza, contattaci.

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Avv. Francesca Arenosto

Fondatrice dello Studio Legale Arenosto, da oltre vent'anni si dedica al diritto di famiglia a Milano. Premio internazionale 2020.

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