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Studio Legale Arenosto
Diritto di famiglia9 luglio 2025

Violazione del divieto di avvicinamento anche se è la vittima a cercare l’indagato?

Introduzione: il divieto di avvicinamento Il divieto di avvicinamento alla persona offesa, previsto come misura cautelare dall’art. 282-ter c.p.p. e tutelato penalmente dall’art. 387-bis c.p., impone all’indagato di evitare ogni contatto diretto o indiretto con la vittima. Si tratta di uno strumento

FAAvv. Francesca ArenostoStudio Legale Arenosto

Introduzione: il divieto di avvicinamento

Il divieto di avvicinamento alla persona offesa, previsto come misura cautelare dall’art. 282-ter c.p.p. e tutelato penalmente dall’art. 387-bis c.p., impone all’indagato di evitare ogni contatto diretto o indiretto con la vittima.

Si tratta di uno strumento fondamentale nella prevenzione dei reati contro la persona, specie nei contesti di violenza domestica o relazionale.

Ma sussiste violazione del divieto di avvicinamento anche se è la vittima a cercare l’indagato?

La Cassazione si è recentemente pronunciata sul punto (Cass. sent. n. 4936/2025).

Quando la vittima si presenta spontaneamente a casa dell’indagatoViolazione del divieto di avvicinamento anche se è la vittima a cercare l'indagato?

Nel caso concreto, l’imputato era sottoposto a una misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri e divieto assoluto di comunicazione, in base all’art. 282-ter c.p.p. e all’art. 387-bis c.p..

Nonostante tali prescrizioni, l’uomo aveva permesso alla vittima – sua ex compagna – di entrare e rimanere nella propria abitazione per alcuni giorni, accettando dunque una convivenza temporanea.  Non vi era stata nessuna iniziativa attiva da parte sua, ma nemmeno alcuna reazione utile a impedire la violazione della misura.

Il principio di diritto: l’obbligo di allontanamento è attivo e personale

La Cassazione ha precisato che l’indagato non può invocare come esimente il consenso della persona offesa. L’imposizione della misura cautelare presuppone un obbligo giuridico attivo: l’imputato deve adottare ogni comportamento idoneo a impedire il contatto, anche qualora sia la vittima a cercarlo.

La Suprema Corte afferma testualmente che “l’imputato, in presenza della persona offesa, è tenuto ad allontanarsi” e deve “chiedere l’intervento delle forze dell’ordine” se la situazione lo richiede.

Il mancato rispetto di tale condotta equivale a una cooperazione passiva penalmente rilevante.

Violazione del divieto di avvicinamento: configurabilità del reato ex art. 387-bis c.p.

Secondo la Cassazione si configura il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento, disciplinato dall’art. 387-bis c.p..

La responsabilità penale non può essere esclusa neppure in caso di contatti consenzienti.

Infatti la ratio della norma risiede nella tutela della vittima e nella prevenzione del rischio di reiterazione, pertanto l’imputato è chiamato a vigilare attivamente sul rispetto delle misure imposte.

Compatibilità con il diritto sovranazionale: Convenzione di Istanbul e Direttiva UE 2024/1385

La decisione trova fondamento anche nel diritto internazionale. L’art. 52 della Convenzione di Istanbul e la recente Direttiva (UE) 2024/1385 pongono al centro l’interesse della vittima, escludendo la possibilità che il consenso della parte offesa possa neutralizzare le tutele predisposte dall’ordinamento.

Il sistema normativo europeo impone agli Stati membri di garantire l’efficacia delle misure di protezione, anche contro la volontà della vittima, proprio per evitare condotte ambigue o manipolative che possono riprodurre la spirale della violenza.

Conclusioni

La sentenza della Cassazione n. 4936/2025 si colloca in una linea giurisprudenziale in progressiva evoluzione, che responsabilizza pienamente il soggetto sottoposto a misure restrittive, indipendentemente dalle dinamiche relazionali che possono insorgere nel tempo nonchè delle reazioni della vittima.

Avv. Stefania Crespi

FA

Avv. Francesca Arenosto

Fondatrice dello Studio Legale Arenosto, da oltre vent'anni si dedica al diritto di famiglia a Milano. Premio internazionale 2020.

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