Strappare di mano il cellulare per impedire un video integra reato?
Introduzione Nel contesto di condotte violente, può assumere rilievo penale anche un gesto apparentemente strumentale, come sottrarre un telefono cellulare per impedire una ripresa o una richiesta di aiuto. Una recente pronuncia della Cassazione (sent. n. 11161/2026) affronta proprio questo tema, ch

Introduzione
Nel contesto di condotte violente, può assumere rilievo penale anche un gesto apparentemente strumentale, come sottrarre un telefono cellulare per impedire una ripresa o una richiesta di aiuto. Una recente pronuncia della Cassazione (sent. n. 11161/2026) affronta proprio questo tema, chiarendo quando lo strappo del telefono integra il delitto di furto con strappo e come debba essere interpretato il requisito dell’impossessamento e del fine di profitto.
Il caso
Un uomo aggrediva una donna con cui aveva avuto una relazione affettiva in spiaggia, afferrandola al collo, trascinandola in acqua e minacciandola di morte.
In tale contesto, l’uomo l’aveva costretta a denudarsi e le aveva strappato il telefono dalle mani, impossessandosene, sottraendole inoltre una carta, uno zainetto e le chiavi dell’appartamento ove abitava.
I successivi riscontri investigativi portavano al rintraccio dell’uomo e al rinvenimento, sulla sua persona, di parte della refurtiva (zainetto, portafoglio, chiavi), ma non del telefono cellulare. La persona offesa, refertata con prognosi di giorni 15 per traumi multipli, confermava poi le accuse in sede di denuncia-querela.
Veniva applicata una misura cautelare e veniva presentato riesame. Avv
erso l’ordinanza di riesame veniva proposto ricorso per cassazione; in particolare, per quanto qui interessa, si lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 624-bis c.p. (furto con strappo), contestando l’insussistenza del reato mancando il requisito dell’impossessamento.
La sottrazione del telefono era funzionale ad “avere maggiore attenzione dalla persona offesa ed eventualmente per picchiarla”, secondo quanto affermato dalla stessa (che aveva dedotto, nelle sommarie informazioni testimoniali, che stava “facendo un video”, allorché le era stato “strappato il telefono dalle mani”), e non ad appropriarsi del bene. A riprova di ciò la difesa valorizzava il mancato rinvenimento del cellulare addosso all’indagato, a differenza degli altri oggetti sottratti alla vittima.
La difesa sostiene che la condotta di strappare il telefono di mano alla vittima mentre questa “faceva un video” non integri l’impossessamento tipico del furto, difettando il fine di profitto e risolvendosi in un atto aggressivo.
La sentenza della Cassazione
Secondo la Suprema Corte il ricorso è infondato.
La ricostruzione della difesa è smentita sia dalla logica motivazione dei giudici di merito che dai principi di diritto.
Sotto il profilo fattuale, il Tribunale ha correttamente evidenziato che l’indagato, per quanto dichiarato dalla persona offesa, aveva strappato il telefono alla stessa, “impossessandosene”: desumendo da tale circostanza che il bene era uscito dalla sfera di vigilanza della legittima detentrice per entrare nella disponibilità esclusiva dell’agente. Nessuno ha rinvenuto il telefono su di lui (a differenza di altri beni) ma questo non prova l’assenza di volontà appropriativa. Infatti è indice di una successiva dismissione del bene (post factum non punibile) o di un occultamento efficace.
Sotto il profilo di diritto, la tesi difensiva trascura che, nel delitto di furto, il profitto che integra il dolo specifico del reato può essere qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore.
Ne consegue che, anche volendo aderire alla versione dei fatti narrata dalla difesa, l’impossessamento del telefono finalizzato a impedire la ripresa video o la chiamata dei soccorsi integra quei vantaggi per l’autore del fatto previsti dalla norma incriminatrice, seppur di natura non patrimoniale. Il reato si è dunque consumato istantaneamente con lo strappo violento e l’acquisizione della disponibilità autonoma del bene.
Conclusioni
La pronuncia analizzata stabilisce che nel delitto di furto, il profitto non deve essere necessariamente economico, ma può consistere in qualsiasi utilità perseguita dall’agente.
Anche impedire una ripresa o una richiesta di aiuto integra un vantaggio idoneo a configurare il dolo specifico. Ne deriva che lo strappo del cellulare, quando comporta la perdita del controllo del bene da parte della vittima e l’acquisizione della disponibilità da parte dell’agente, integra pienamente il reato, a prescindere dal successivo destino dell’oggetto.
Avv. Stefania Crespi
Avv. Francesca Arenosto
Fondatrice dello Studio Legale Arenosto, da oltre vent'anni si dedica al diritto di famiglia a Milano. Premio internazionale 2020.
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