Sospensione unilaterale del mantenimento dei figli: cosa dice la legge
Molti genitori si chiedono se sia possibile sospendere autonomamente il pagamento dell’assegno di mantenimento nei periodi in cui il figlio trascorre più tempo con loro, ad esempio durante le vacanze o nei mesi estivi. La risposta è no: la sospensione unilaterale del mantenimento non è mai legittima

Molti genitori si chiedono se sia possibile sospendere autonomamente il pagamento dell’assegno di mantenimento nei periodi in cui il figlio trascorre più tempo con loro, ad esempio durante le vacanze o nei mesi estivi.
La risposta è no: la sospensione unilaterale del mantenimento non è mai legittima, a meno che non sia concordata con l’altro genitore o disposta da un giudice.
Perché l’assegno non può essere sospeso.
L’assegno di mantenimento – anche quello cosiddetto “indiretto”, cioè corrisposto mensilmente al genitore collocatario – non rappresenta un rimborso delle spese mensili, ma una quota annuale destinata a coprire l’insieme delle esigenze del figlio.
Le somme versate, infatti, concorrono a sostenere spese stabili e continuative: abitazione, utenze, vitto, abbigliamento e ogni altra necessità quotidiana, legata alla crescita e al benessere del minore.
Pertanto, anche nei periodi in cui il figlio soggiorna con il genitore non collocatario, l’obbligo di mantenimento non viene meno: le spese complessive del figlio continuano comunque a gravare sul genitore collocatario (che deve garantire casa, servizi e disponibilità costante).
Quando e come si può chiedere una modifica.
Se le condizioni economiche o familiari cambiano – ad esempio perché il figlio diventa autosufficiente, o perché muta in modo significativo la ripartizione dei tempi di permanenza o le risorse economiche dei genitori – è possibile chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento.
Tale revisione può avvenire:
- per accordo consensuale tra i genitori, formalizzato in un atto scritto e sottoposto all’omologazione del tribunale; oppure
- su decisione del giudice, attraverso un apposito ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio o regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
In assenza di una di queste due ipotesi, la sospensione autonoma dell’assegno costituisce inadempimento e può comportare azioni esecutive o denunce per violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell’art. 570 c.p.
Avv. Francesca Arenosto
Fondatrice dello Studio Legale Arenosto, da oltre vent'anni si dedica al diritto di famiglia a Milano. Premio internazionale 2020.
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