Scioglimento delle unioni civili: assegnazione della casa e tutela del partner più debole
Nel caso di scioglimento di un’unione civile, uno degli aspetti più delicati riguarda l’assegnazione della casa e la tutela del partner economicamente più debole. La normativa italiana che disciplina le unioni civili, ovvero la L. 20 maggio 2016, n. 76, sebbene garantisca diritti simili a quelli pre

Nel caso di scioglimento di un’unione civile, uno degli aspetti più delicati riguarda l’assegnazione della casa e la tutela del partner economicamente più debole. La normativa italiana che disciplina le unioni civili, ovvero la L. 20 maggio 2016, n. 76, sebbene garantisca diritti simili a quelli previsti per il matrimonio, segue criteri specifici per determinare chi può rimanere nell’abitazione dopo lo scioglimento dell’unione civile.
1. Assegnazione della casa coniugale.
Anche nelle unioni civili, l’assegnazione della casa coniugale segue principi simili a quelli del matrimonio, ma con alcune differenze:
A. Se la coppia ha figli.
Se la coppia ha figli minori o economicamente non autosufficienti, la casa coniugale viene assegnata al partner presso cui i figli continueranno a vivere, per garantire loro continuità e stabilità. Questo principio è finalizzato alla tutela del benessere dei figli e prescinde dalla titolarità dell’immobile.
B. Se la coppia non ha figli.
In assenza di figli, la casa viene assegnata in base al diritto di proprietà:
– Se la casa è intestata a uno solo dei due partner, questo mantiene il diritto di proprietà e l’ex partner non ha diritto di rimanere nell’abitazione.
– Se la casa è di comproprietà, i partner dovranno trovare un accordo sulla divisione dell’immobile o sulla vendita con ripartizione del ricavato.
– Se la coppia vive in una casa in affitto, il contratto può essere intestato al partner economicamente più debole in caso di necessità comprovata.
2. Tutela del partner economicamente più debole.
Se la casa è intestata a uno solo dei due partner e l’altro si trova in una situazione di difficoltà economica, il giudice può adottare alcune misure per garantirne la tutela.
A. Il partner più debole può rimanere nella casa?
Di norma, il diritto di proprietà prevale, quindi l’ex partner non intestatario non può continuare a vivere nell’abitazione. Tuttavia, in alcuni casi, il giudice può concedere un termine temporaneo per lasciare la casa, permettendo al partner economicamente più debole di trovare una nuova sistemazione.
B. Possibile compensazione economica.
Se il partner più debole si trova in difficoltà economica, il giudice può riconoscere un assegno divorzile per garantire il suo sostentamento. Inoltre, in fase di negoziazione, l’ex partner intestatario della casa può decidere di offrire un’indennità economica o contribuire alle spese di trasferimento.
C. Se il partner ha contribuito all’acquisto della casa.
Se il partner economicamente più debole ha contribuito all’acquisto dell’immobile o al pagamento del mutuo, può chiedere il riconoscimento di un credito per le somme investite. In tal caso, sarà necessario fornire documentazione che dimostri il contributo economico.
Conclusione.
Nel caso di divorzio tra partner in unione civile, il diritto di proprietà prevale sull’assegnazione della casa coniugale, a meno che non vi siano figli da tutelare. Tuttavia, il partner economicamente più debole può ottenere un assegno divorzile o un termine per lasciare l’immobile. È quindi fondamentale considerare la possibilità di accordi economici per garantire una separazione equa e rispettosa delle esigenze di entrambi.
Avv. Francesca Arenosto
Fondatrice dello Studio Legale Arenosto, da oltre vent'anni si dedica al diritto di famiglia a Milano. Premio internazionale 2020.
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