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Studio Legale Arenosto
Diritto di famiglia1 aprile 2026

L’assegno di mantenimento per i figli.

Cos’è l’assegno di mantenimento “indiretto”. Si parla di assegno di mantenimento indiretto per distinguerlo dall’assegno diretto. Secondo la norma, il genitore collocatario — ossia quello presso il quale il figlio vive prevalentemente – sostiene quotidianamente le spese necessarie al mantenimento de

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C****os’è l’assegno di mantenimento “indiretto”.assegno di mantenimento

Si parla di assegno di mantenimento indiretto per distinguerlo dall’assegno diretto.

Secondo la norma, il genitore collocatario — ossia quello presso il quale il figlio vive prevalentemente – sostiene quotidianamente le spese necessarie al mantenimento del minore, mentre l’altro genitore contribuisce versandogli un assegno periodico.

Non si tratta, quindi, di un trasferimento diretto di denaro al figlio, bensì di un contributo economico destinato al genitore che anticipa le spese correnti, in attuazione del principio di proporzionalità tra le capacità economiche delle parti.

La funzione e il contenuto dell’assegno ordinario: cosa copre.

L’assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutte le esigenze ordinarie di vita del minore, ossia il suo “vissuto quotidiano”.

Rientrano, a titolo esemplificativo:

  • il vitto e l’alimentazione;
  • il concorso alle spese abitative (canone di locazione, utenze, consumi, condominio) secondo pro quota dei figli;
  • l’abbigliamento ordinario, inclusi i cambi stagione;
  • le spese dei libri e di cancelleria scolastica nel corso dell’anno scolastico;
  • i medicinali da banco.

In altri termini, l’assegno ordinario comprende tutte le spese prevedibili, continuative e funzionali alla vita quotidiana del minore.

Scendendo nel dettaglio:

  • Vitto e alimentazione
    Comprende la spesa alimentare riferibile al figlio (pasti domestici), calcolata secondo un criterio proporzionale rispetto al nucleo familiare del genitore collocatario.
  • Spese abitative pro-quota
    L’assegno include il contributo alle spese di casa (mutuo, affitto, utenze, condominio), imputate in misura proporzionale al numero dei componenti del nucleo familiare.
  • Abbigliamento ordinario
    Rientrano i capi di uso quotidiano e i cambi di stagione. Restano esclusi gli indumenti specifici per attività sportive, qualificati come spese straordinarie.
  • Paghetta
    Le somme modeste destinate alle spese quotidiane del minore rientrano nell’ordinario, in relazione all’età e al tenore di vita.
  • Cancelleria scolastica ricorrente
    Materiale di consumo durante l’anno scolastico (quaderni, matite, penne, ecc.). Diversamente, il corredo scolastico di inizio anno è qualificato come spesa straordinaria.
  • Medicinali da banco
    Farmaci acquistabili senza prescrizione medica (antipiretici, antidolorifici, etc.).

I criteri per la determinazione dell’assegno di mantenimento.

Il giudice non applica formule matematiche rigide, ma si orienta secondo alcuni criteri di massima, in particolare, vengono considerati:

a) Le risorse economiche dei genitori
Il rapporto tra i redditi, il patrimonio e la capacità economica complessiva di ciascun genitore, anche mediante strumenti di disclosure patrimoniale.

b) Il tempo di permanenza del figlio presso ciascun genitore
Ovviamente il tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore (ovvero quanto, di fatto, un figlio “consuma” da uno piuttosto che dall’altro genitore è un fattore determinante: infatti, in caso di collocamento paritetico, alcune voci possono ridursi o compensarsi).

c) Le esigenze del figlio e il tenore di vita
L’obiettivo è garantire continuità rispetto allo stile di vita goduto prima della crisi familiare.

e) Rivalutazione ISTAT
L’assegno è normalmente versato entro il giorno 5 di ogni mese ed è soggetto a rivalutazione annuale automatica.

L’assegno unico.

Oltre all’assegno di mantenimento indiretto il genitore collocatario può godere dell’assegno unico. Tale contributo erogato dallo Stato, viene di norma suddiviso al 50% tra genitori, salvo patto contrario.

Il confine tra spese ordinarie e straordinarie.

La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie costituisce uno dei principali profili di contenzioso.

Secondo i Tribunali sono da qualificarsi spese straordinarie (extra assegno) quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

  • occasionalità o sporadicità (criterio temporale);
  • rilevante entità economica (criterio quantitativo);
  • carattere non necessario o voluttuario (criterio funzionale).

Tali criteri operano in via alternativa: è sufficiente la presenza di uno solo di essi affinché la spesa esca dal perimetro dell’assegno ordinario.

Il meccanismo delle spese straordinarie.

Le spese straordinarie si distinguono in:

  • spese senza necessità di accordo preventivo (es. visite mediche prescritte, corredo di inizio anno scolastico, trasporto scolastico);
  • spese soggette ad accordo preventivo (es. attività sportive, cure private, gite con pernottamento).

Il meccanismo operativo prevede: richiesta scritta da parte del genitore che intende sostenere la spesa; eventuale dissenso motivato da parte dell’altro genitore entro 10 giorni (in mancanza, si intende prestato il consenso); invio della documentazione di esborso della spesa entro 30 giorni; rimborso entro i successivi 15 giorni.

In assenza, il genitore che ha anticipato la spesa, può agire esecutivamente per ottenere il pagamento del dovuto.

Assegno onnicomprensivo.

In presenza di elevata conflittualità e di particolari circostanze (es. i genitori vivono molto lontani tra loro, es. in continenti diversi), il giudice può disporre un assegno onnicomprensivo, ovvero un assegno di mantenimento comprensivo anche delle spese straordinarie.

Tale soluzione viene adottata, come detto, quando il sistema basato su accordo e rimborso risulti impraticabile o di difficile attuazione.

Conclusioni.

Il quadro sopra delineato riflette l’orientamento consolidato adottato dalla maggioranza dei Tribunali in materia di assegno di mantenimento figli e spese straordinarie ma ogni situazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto delle specificità economiche e familiari delle parti.

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Avv. Francesca Arenosto

Fondatrice dello Studio Legale Arenosto, da oltre vent'anni si dedica al diritto di famiglia a Milano. Premio internazionale 2020.

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