Divorzio nelle unioni civili: come funziona lo scioglimento secondo la legge Cirinnà
Le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono state introdotte nell’ordinamento italiano con la Legge 20 maggio 2016 n. 76, una riforma che ha riconosciuto diritti e doveri analoghi a quelli previsti per il matrimonio. Una delle questioni più rilevanti riguarda come sciogliere un’unione civil


Le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono state introdotte nell’ordinamento italiano con la Legge 20 maggio 2016 n. 76, una riforma che ha riconosciuto diritti e doveri analoghi a quelli previsti per il matrimonio.
Una delle questioni più rilevanti riguarda come sciogliere un’unione civile, quali siano le procedure previste e quali conseguenze economiche possano derivare per i partner.
In questo articolo analizziamo la procedura di divorzio nelle unioni civili, le differenze rispetto al matrimonio e l’evoluzione della giurisprudenza, con particolare riferimento all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 25495.
La legge Cirinnà e il riconoscimento delle unioni civili
Con l’approvazione della legge Cirinnà, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento italiano una disciplina specifica per le coppie dello stesso sesso che intendano formalizzare la propria relazione.
L’unione civile attribuisce ai partner una serie di diritti e doveri reciproci, tra cui:
- assistenza morale e materiale;
- coabitazione;
- contribuzione ai bisogni comuni;
- diritti successori;
- regime patrimoniale assimilabile a quello matrimoniale.
Dal punto di vista giuridico, quindi, l’unione civile rappresenta una forma di famiglia riconosciuta dallo Stato, con tutele molto simili a quelle del matrimonio.
Come si scioglie un’unione civile
Una delle principali differenze rispetto al matrimonio riguarda la procedura di scioglimento del vincolo.
A differenza delle coppie sposate, infatti, non è necessario passare attraverso una fase di separazione.
È sufficiente che:
- entrambi i partner – oppure anche uno solo – manifestino la volontà di sciogliere l’unione civile;
- venga formalizzata tale dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile o attraverso un atto legale.
Trascorsi tre mesi dalla comunicazione della volontà di scioglimento, è possibile presentare la domanda di divorzio.
Questo rende il procedimento notevolmente più rapido rispetto al divorzio dopo matrimonio, dove è sempre necessario il passaggio preliminare della separazione.
Il ricorso congiunto al Tribunale
Quando vi è accordo tra le parti, lo scioglimento dell’unione civile può avvenire mediante ricorso congiunto al Tribunale competente.
In questa procedura:
- le parti presentano un accordo completo sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici;
- il ricorso può essere assistito anche da un solo avvocato per entrambi i partner;
- il Tribunale verifica la correttezza dell’accordo e ne dispone l’omologazione.
Questa modalità è spesso la più rapida quando i partner hanno già definito tutti gli aspetti patrimoniali e organizzativi della “separazione”.
Laddove non si raggiunta un accordo, le parti possono sempre proporre un ricorso giudiziale.
Il divorzio tramite negoziazione assistita
In alternativa al ricorso in Tribunale, è possibile sciogliere l’unione civile attraverso la negoziazione assistita tra avvocati, prevista dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162.
Questa procedura consente alle parti di raggiungere un accordo senza passare direttamente dal Tribunale, con un iter più snello.
L’accordo può disciplinare:
- rapporti patrimoniali;
- eventuali assegni economici;
- divisione dei beni;
- ogni altro aspetto organizzativo della cessazione della convivenza.
Una volta sottoscritto, l’accordo viene trasmesso alla Procura della Repubblica per il controllo di legalità.
Assegno di mantenimento e assegno divorzile
Un tema centrale nello scioglimento delle unioni civili riguarda gli effetti economici tra i partner.
È importante distinguere tra due concetti giuridici diversi.
- L’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento, tipico della fase di separazione nel matrimonio, è fondato sulla permanenza del dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi.
Poiché nelle unioni civili non esiste la fase della separazione, questo tipo di assegno non trova applicazione.
- L’assegno divorzile
Diverso è il discorso per l’assegno divorzile, che può essere riconosciuto dopo lo scioglimento dell’unione civile.
Questo assegno ha una funzione:
- assistenziale, per sostenere il partner economicamente più debole;
- perequativa, per riequilibrare eventuali disparità economiche create durante la relazione.
La valutazione tiene conto di diversi fattori, tra cui: durata dell’unione; contributo dato alla vita familiare; situazione economica di ciascun partner e capacità reddituale e patrimoniale.
La posizione della Cassazione sulle unioni civili
Un importante passo avanti nella tutela delle coppie unite civilmente è stato compiuto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025.
La Suprema Corte ha stabilito che i criteri elaborati per l’assegno divorzile nel matrimonio sono pienamente applicabili anche allo scioglimento delle unioni civili.
In altre parole: il partner economicamente più debole può chiedere un assegno; il giudice deve valutare la relazione nella sua complessità; si applicano gli stessi principi di solidarietà post-coniugale previsti per i coniugi.
Questa pronuncia ha contribuito a rafforzare il principio di piena equiparazione sostanziale tra matrimonio e unione civile sotto il profilo della tutela economica.
Conclusioni
Lo scioglimento delle unioni civili in Italia rappresenta una procedura più semplice e veloce rispetto al divorzio matrimoniale, poiché non richiede la fase della separazione.
Tuttavia, sotto il profilo giuridico ed economico, il sistema garantisce tutele analoghe a quelle previste per i coniugi, in particolare per quanto riguarda la possibilità di riconoscere un assegno divorzile al partner più debole.
L’evoluzione della giurisprudenza, soprattutto grazie agli interventi della Cassazione, ha consolidato un orientamento che mira a garantire pari dignità e protezione alle diverse forme di famiglia riconosciute dall’ordinamento italiano.
Avv. Francesca Arenosto
Fondatrice dello Studio Legale Arenosto, da oltre vent'anni si dedica al diritto di famiglia a Milano. Premio internazionale 2020.
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