Corteggiamento digitale o molestie?
Introduzione Viviamo in un’epoca in cui anche le relazioni passano attraverso lo schermo di uno smartphone. Le comunicazioni digitali – messaggi, chiamate, chat e mail – hanno reso più immediati i rapporti, ma anche più sottili i confini tra corteggiamento e invadenza. Un gesto percepito come romant

Introduzione
Viviamo in un’epoca in cui anche le relazioni passano attraverso lo schermo di uno smartphone.
Le comunicazioni digitali – messaggi, chiamate, chat e mail – hanno reso più immediati i rapporti, ma anche più sottili i confini tra corteggiamento e invadenza.
Un gesto percepito come romantico da chi scrive può trasformarsi in un atto molesto per chi riceve.
Proprio su questo confine si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32770/2025.
Il caso
Un uomo, dopo la fine della relazione con la propria compagna, iniziava a contattarla con numerose telefonate e messaggi nel tentativo di riconciliarsi.
La donna, esasperata, ha sporto querela.
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 30 aprile 2024, lo ha condannato a 100 euro di ammenda per molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p..
L’impugnazione
La difesa ha impugnato la sentenza sostenendo che le comunicazioni non avevano carattere molesto ma sentimentale; inoltre non era stato provato alcun reale disturbo. Infine il Tribunale avrebbe dovuto valutare la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, ritenendo la motivazione del Tribunale congrua e coerente.
La decisione
Con la sentenza n. 32770/25, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna e imponendo all’imputato il pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
La tutela dell’art. 660 c.p.
L’art. 660 c.p. tutela la tranquillità pubblica, che può essere turbata anche da fatti di molestia rivolti a singoli individui, quando tali condotte siano idonee a provocare reazioni o turbamenti dell’ordine pubblico.
L’interesse della vittima è quindi protetto solo in via riflessa e la punibilità non dipende dalla sua volontà.
La condotta molesta
La Corte ha precisato che la molestia si configura quando la condotta altera fastidiosamente o inopportunamente l’equilibrio psichico della vittima, anche in modo temporaneo.
È sufficiente che la condotta abbia carattere invasivo e idoneità oggettiva a turbare, indipendentemente dal contenuto dei messaggi.
Non rileva che la vittima possa bloccare o interrompere il contatto, perché il reato si consuma nel momento stesso in cui il disturbo si realizza.
Secondo la Suprema Corte è quindi irrilevante la possibilità della vittima di bloccare i contatti
Petulanza e biasimevole motivo
La Corte ha ribadito che il reato richiede una condotta ispirata da petulanza – cioè un comportamento pressante, invadente e indiscreto – o da altro biasimevole motivo.
Nel caso di specie, le numerose chiamate e i messaggi inviati in venti giorni dopo la fine della relazione sono stati ritenuti invasivi e molesti, anche se formalmente non offensivi.
Esclusa la particolare tenuità
La Cassazione ha escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., sottolineando che: la condotta era reiterata, quindi incompatibile con la particolare tenuità; inoltre, la richiesta non era stata formulata nel giudizio di merito.
Secondo il principio espresso in precedenza dalla Suprema Corte, la causa di non punibilità non può applicarsi in presenza di condotte moleste ripetute nel tempo.
Il principio di diritto
La Cassazione ha dettato un importante principio: “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 660 c.p., commesso mediante telefono, rileva il carattere invasivo del mezzo impiegato, e non la possibilità della vittima di bloccare il contatto. La molestia si realizza già con l’intrusione petulante e biasimevole nella sfera privata altrui, anche se finalizzata a riallacciare una relazione sentimentale.”
Molestie e stalking
La sentenza offre lo spunto per chiarire il confine tra la molestia telefonica di cui all’art. 660 c.p. e il più grave reato di
previsto dall’art. 612-bis c.p.. La differenza tra le due fattispecie è legata agli effetti prodotti sulla persona offesa.
Lo stalking si configura quando le condotte reiterate di contatto, comunicazione o controllo provocano nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero determinano un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a sé vicine, oppure costringono a modificare in modo significativo le proprie abitudini di vita. In questi casi, le telefonate e i messaggi cessano di essere un semplice disturbo e diventano strumenti di pressione psicologica idonei a comprimere la libertà personale della vittima.
Nel passaggio dalla molestia allo stalking assumono rilievo decisivo la durata complessiva delle condotte, la loro invasività, il contesto relazionale e le conseguenze concrete sulla vita quotidiana della persona offesa. È proprio l’incidenza profonda sulla sfera emotiva e comportamentale della vittima a giustificare il più severo trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 612-bis c.p.
Conclusioni
Integra il reato di molestie la condotta di chi invia reiteratamente messaggi o effettua chiamate telefoniche o digitali all’ex partner che abbia manifestato il proprio dissenso a proseguire i contatti, anche se privi di contenuti minacciosi o offensivi e anche se protratti per un breve arco temporale, essendo penalmente rilevante l’insistenza invasiva dell’azione comunicativa, a prescindere dalla possibilità per la vittima di bloccare il mittente.
La Cassazione conferma che, in materia di molestie telefoniche, la finalità “affettiva/romantica” non esclude la responsabilità.
Quando la comunicazione diventa insistente, invasiva e non gradita, integra il reato previsto dall’art. 660 c.p., anche se priva di contenuti offensivi.
Avv. Stefania Crespi
Avv. Francesca Arenosto
Fondatrice dello Studio Legale Arenosto, da oltre vent'anni si dedica al diritto di famiglia a Milano. Premio internazionale 2020.
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