Convivenza e reato di maltrattamenti in famiglia
Introduzione La Cassazione ha emesso un’importante pronuncia con cui chiarisce il concetto di convivenza, requisito necessario per la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall’art. 572 c.p. (sent. n. 5987/26). Risponde a un importante quesito: è sufficiente una relazione affe

Introduzione
La Cassazione ha emesso un’importante pronuncia con cui chiarisce il concetto di convivenza, requisito necessario per la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall’art. 572 c.p. (sent. n. 5987/26).
Risponde a un importante quesito: è sufficiente una relazione affettiva per far scattare la responsabilità penale?
Il concetto di convivenza nel delitto di maltrattamenti in famiglia
La Cassazione riprende la consolidata giurisprudenza, per la quale ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p., il concetto di “convivenza”, va inteso nell’accezione più ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo.
Si richiede, pertanto, una relazione affettiva implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione.
Relazione sentimentale e convivenza: due concetti differenti
A fronte della centralità del requisito della stabile convivenza, connotata dalla descritta duratura comunanza di affetti e mutua solidarietà, nel caso sottoposto alla Cassazione la sentenza di primo grado ha sostanzialmente approfondito vaglio della questione, tendendo a una non consentita equiparazione tra la mera relazione sentimentale e la vera e propria convivenza basata su un rapporto di tipo familiare.
Il requisito della convivenza è stato “ritenuto pacifico” dal primo giudice, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, nonché delle testi senza che tale aspetto sia stato in concreto vagliato.
E ció nonostante nella stessa sentenza di primo grado non si riportino testimonianze idonee a dimostrare la sicura sussistenza della convivenza e la stessa persona offesa abbia indicato, quale uno dei motivi dei litigi, il fatto che l’imputato differiva immotivatamente il termine dei lavori all’interno della propria abitazione, ove avrebbero dovuto convivere.
A
fronte di tale genericità argomentativa, l’atto di appello poneva specifiche censure, così come il ricorso in cassazione, li dove si sottolineano i plurimi passaggi in cui le testi addotte dalla persona offesa si limitavano a descrivere una relazione sentimentale, più che una stabile convivenza more uxorio.
In presenza di uno specifico motivo di appello, la sentenza impugnata ha sostanzialmente omesso di affrontare la questione, tant’è che della stessa non se ne dà conto nella sintesi dei motivi di appello, né nella ricostruzione del fatto offerta in risposta alle censure proposte dall’imputato.
La decisione della Cassazione: annullamento con rinvio
Quanto detto consente alla Cassazione di affermare che sul punto decisivo dell’accertamento dell’esistenza di una stabile convivenza, connotata dai requisiti specificamente indicati dalla richiamata giurisprudenza, la sentenza impugnata non ha offerto alcuna motivazione.
Ne consegue che su tale capo della sentenza si impone l’annullamento con rinvio, dovendo la Corte di appello riesaminare le prove acquisite, al fine di verificare se e di che durata è stata la coabitazione tra l’imputato e la persona offesa, per poi verificare se tale condizione si sia tradotta o meno in una stabile convivenza, caratterizzata dai requisiti che la consolidata giurisprudenza di questa, sopra richiamati, ha affermato.
La sospensione condizionale e i percorsi di recupero
La sentenza è interessante anche per quanto affermato sull’art. 165, comma 5, cod. pen. – introdotto dall’art. 6, comma 1, della legge 19 luglio 2019 n. 69 – che subordina il beneficio alla partecipazione a specifici percorsi presso enti o associazioni che si occupano di recupero del condannato.
Tale norma configura una disposizione di diritto sostanziale, come tale non applicabile.
Conclusione
La sentenza n. 5987/26 ribadisce la centralità del requisito della stabile convivenza nel delitto di maltrattamenti in famiglia previsto dall’art. 572 c.p., escludendo che la mera relazione sentimentale possa automaticamente integrare il presupposto richiesto per la configurabilità del reato.
Ne deriva che, ai fini dell’art. 572 c.p., non è sufficiente una semplice relazione affettiva in assenza di stabile convivenza.
In assenza di stabile coabitazione e comunanza di vita, la relazione affettiva non è sufficiente a integrare il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.
Avv. Stefania Crespi
Avv. Francesca Arenosto
Fondatrice dello Studio Legale Arenosto, da oltre vent'anni si dedica al diritto di famiglia a Milano. Premio internazionale 2020.
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